PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222).

      1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni

          a) l'articolo 41 è abrogato;

          b) all'articolo 44:

              1) al primo comma, la parola; «, 47» è soppressa;

              2) al secondo comma, lettera c), le parole: «di cui agli articoli 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 46»;

              3) al secondo comma, la lettera h) è soppressa;

              4) al terzo comma, le parole: «e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47» sono soppresse;

          c) all'articolo 47 sono abrogati i commi secondo, terzo e quinto;

          d) l'articolo 48 è abrogato;

          e) all'articolo 49, primo comma, le parole: «e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47» sono soppresse.

Art. 2.
(Ulteriori abrogazioni).

      1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari di attuazione degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
      2. Sono altresì abrogate le disposizioni legislative e regolamentari conseguenti alle intese stipulate a norma dell'articolo 8 della Costituzione e relative alla destinazione di quote di gettito dell'IRPEF alle rappresentanze di confessioni religiose diverse dalla cattolica.